Ricerca Avanzata
   Tribunale di Bologna
   Tribunali Emilia-Romagna
   Corte d'Appello di Bologna
   Lo Studio nelle Alte Corti
 
Tribunale di Bologna > tutela cautelare
Data: 10/04/2007
Giudice: Coco
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento:
Parti: P.E. c. Min. Salute – Regione E.R. – Azienda USL di Bologna
TRASFERIMENTO – MODIFICA ORARIO DI LAVORO – LAVORO DOMENICALE - LAVORATRICE MADRE


Art. 700 c.p.c

Art. 37 Cost.

art. 9 della legge n. 53/2000

TRASFERIMENTO – MODIFICA ORARIO DI LAVORO – LAVORO DOMENICALE - LAVORATRICE MADRE

Un lavoratrice madre, dipendente della Upim S.r.l. di Bologna, in conseguenza della chiusura del punto vendita al quale era addetta, veniva trasferita presso un altro punto vendita della medesima città. Sulla base di un accordo sindacale, poi, sottoscritto poco prima del trasferimento, venivano assicurate alla lavoratrice le medesime condizioni contrattuali acquisite e il medesimo orario di lavoro, disposto in una fascia oraria mattutina tra le ore 8,45 e le ore 12,45 .

Tuttavia, il primo giorno di lavoro presso la nuova sede, alla lavoratrice non veniva consentito di svolgere la sua regolare prestazione lavorativa, se prima non avesse accettato di sottoscrivere una comunicazione riguardante la modifica dell’orario di lavoro, che prevedeva la sua presenza presso il nuovo punto vendita nelle ore pomeridiane e nelle giornate domenicali. In ragione della difficile situazione familiare in cui versava la lavoratrice – genitore unico affidatario di minore di meno di tre anni di età, supportata nel compito dai sevizi sociali per disposizione del Tribunale per i minorenni, con frequenza da parte della figlia di asilo nido estesa all’orario 7,30/ 17,50 – ella conveniva in giudizio, con un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il proprio datore di lavoro per far accertare l’illegittimità del comportamento datoriale e per il riconoscimento del diritto al mantenimento di un orario di lavoro compatibile con le esigenze di madre.

Il Tribunale del lavoro di Bologna, con provvedimento del 10.4.2007 comunicato in data 13.4.2007, accoglieva il ricorso proposto dalla lavoratrice e imponeva all’Upim S.r.l. di assegnarle un orario di lavoro nella fascia oraria tra le 9 le 16 (ossia compatibile con la presenza della bimba all’asilo) ed escludendo l’obbligo del lavoro domenicale.

Il Giudice riteneva che le condizioni personali della lavoratrice, inerenti alla necessità di accudire e di gestire la figlia, integravano a pieno i presupposti dell’attualità, gravità ed irreparabilità del danno, necessari per l’accoglimento del ricorso d’urgenza. In particolare il magistrato fondava la propria decisione richiamando i principi di buona fede e correttezza che presiedono il rapporto di lavoro, e quelli enunciati dall’art. 9 della legge n. 53/2000 per incentivare le misure a sostegno della maternità sotto il profilo della flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro. Soprattutto il Giudice si ispirava, con la propria decisione, al principio previsto dall’art. 37 della Costituzione che sancisce che “le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l’adempimento delle sue essenziali funzioni familiari e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione” .

Sulla base dell’applicazione di detti principi, il Tribunale ha ritenuto che le esigenze delle madre lavoratrice dovevano prevalere su quelle organizzative del datore di lavoro, ciò anche in ragione del fatto che una diversa collocazione oraria della prestazione lavorativa non avrebbe comportato per il datore di lavoro insuperabili difficoltà organizzative.